Licata, il Tar sospende lo stop all’attività artigianale: «Condotta del Comune deprecabile»

Confermata l’efficacia del decreto presidenziale che aveva bloccato il provvedimento comunale. La società, assistita dagli avvocati Michele Cimino, Luigi La Placa e Giorgio Troja, resta in attività. I legali: «Una gestione più efficiente avrebbe evitato un giudizio che, ad oggi, si è rivelato fallimentare per il Comune».

LICATA – Nuovo pronunciamento della giustizia amministrativa nella controversia tra il Comune di Licata e una storica attività artigianale operante nel settore della lavorazione di marmi e piastrelle.

Il Tar Sicilia – Palermo, con ordinanza cautelare collegiale n. 541/2026 dell’11 settembre, ha confermato la sospensione della Determinazione dirigenziale n. 1883 del 16 luglio 2026, con la quale il Comune aveva disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività contestando presunte irregolarità edilizie relative ad alcuni manufatti presenti nell’area.

La decisione conferma quanto già stabilito in via monocratica con il decreto presidenziale n. 456/2026 del 18 luglio scorso, nell’ambito del ricorso R.G. n. 1605/2026.

La società, assistita dagli avvocati Michele Cimino, Luigi La Placa e Giorgio Troja, potrà dunque continuare l’attività in attesa degli ulteriori sviluppi del contenzioso amministrativo.

«Condotta del Comune deprecabile sotto ogni profilo»

Particolarmente duri i toni utilizzati nella nota diffusa dopo il pronunciamento.

Secondo la ricostruzione della società ricorrente, la vicenda metterebbe in evidenza «una condotta del Comune di Licata deprecabile sotto ogni profilo».

Al centro della controversia ci sono anche le contestazioni relative alla conformità edilizia degli immobili. La difesa sottolinea una circostanza ritenuta particolarmente significativa: gli immobili sarebbero di proprietà dello stesso Comune di Licata, che avrebbe percepito per oltre trent’anni i relativi canoni di locazione senza sollevare, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, criticità di questo tipo.

Ma c’è un ulteriore elemento sul quale si concentra la battaglia giudiziaria.

Secondo quanto riportato nella nota, il divieto di prosecuzione dell’attività sarebbe stato adottato nonostante fosse già intervenuta un’ordinanza cautelare del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, la n. 65/2026.

Ed è proprio su questo punto che i legali della società concentrano le critiche più pesanti nei confronti dell’amministrazione comunale.

I legali: «Il Comune non ha tenuto conto del provvedimento del CGARS»

«La decisione del T.A.R. Sicilia conferma il decreto cautelare monocratico, corroborando quanto denunciato sin dall’inizio: il Comune di Licata ha adottato un provvedimento che, ignorando le osservazioni della società, si poneva in antitesi con l’ordinanza cautelare del CGARS n. 65/2026», dichiarano congiuntamente gli avvocati Cimino, La Placa e Troja.

I tre professionisti sottolineano inoltre come il Comune fosse parte del giudizio davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa e, pertanto, fosse a conoscenza della misura cautelare.

«Fa specie – continuano i legali – come il Comune di Licata, parte nel giudizio incoato al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, non abbia tenuto conto del provvedimento cautelare», nonostante questo, secondo la difesa, fosse stato richiamato anche nelle memorie procedimentali presentate dalla società.

Da qui il giudizio fortemente critico sull’azione amministrativa intrapresa.

«Sicuramente una gestione più efficiente della questione – concludono Cimino, La Placa e Troja – avrebbe evitato un giudizio che ad oggi si è rivelato fallimentare per il Comune, quantomeno nelle tempistiche e nelle modalità con cui è stato azionato il potere».

Il pronunciamento dell’11 settembre ha natura cautelare e non rappresenta quindi ancora la decisione definitiva sul merito della controversia. Segna tuttavia un nuovo passaggio favorevole alla società ricorrente: dopo il decreto presidenziale del luglio scorso, anche il collegio del Tar ha mantenuto sospesi gli effetti del provvedimento con il quale il Comune aveva imposto lo stop all’attività.

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