Il Tar di Palermo ha sospeso l’efficacia del regolamento comunale antievasione che prevedeva la possibilità di revocare o sospendere le licenze commerciali in presenza di “irregolarità tributarie”. Secondo i giudici della prima sezione, presieduta da Salvatore Veneziano, il provvedimento adottato dall’amministrazione non rispetta i principi di legalità, poiché non può essere applicato in assenza di accertamenti tributari definitivi.
Il ricorso era stato presentato dall’imprenditore Piero Santoro, rappresentato dallo studio legale Lexia, che ha contestato la legittimità del regolamento comunale ritenuto troppo discrezionale e privo di sufficienti garanzie per le imprese. Il Tar ha accolto l’istanza cautelare, bloccando l’applicazione della norma.
Una seconda pronuncia è arrivata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (Cga), che ha dato ragione a una società di Bolognetta attiva nel settore del catering e dell’organizzazione di eventi. In questo caso, l’impresa si era vista sospendere la licenza a causa di un semplice avviso riguardante il pagamento della Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività. Anche in questo caso, i giudici hanno ritenuto illegittimo il provvedimento comunale, in quanto basato su contestazioni non definitive.
“È la prima decisione in Italia – spiegano dallo studio Lexia – che fa chiarezza sui limiti giuridici entro cui devono muoversi i regolamenti anti-evasione adottati dagli enti locali. Una sentenza che tutela il diritto alla difesa delle imprese, spesso colpite da provvedimenti sommari e vessatori”.
Il regolamento sospeso rientrava in un più ampio piano del Comune per contrastare l’evasione fiscale locale, prevedendo misure severe contro le attività che non risultavano in regola con il pagamento di tributi. Ora la bocciatura dei giudici amministrativi impone all’amministrazione una revisione dello strumento, alla luce dei principi costituzionali di legalità e proporzionalità.